Parole sante...
Ad ogni buon conto, la normativa inerente il versamento della differenza dell'aliquota IVA, ovvero del 16%, è stata regolamentata dalla Legge Finanziaria per l'anno 2007 n. 296 del 27 Dicembre 2006, il cui art. 1, comma 37, ha introdotto una limitazione alle agevolazioni tributarie previste per gli autoveicoli utilizzati per la locomozione dei soggetti portatori di handicap ai sensi dell'art. 3 della legge 104 del 1992.
In particolare tale disposizione stabilisce che "in caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito delle autovetture per le quali l'acquirente ha usufruito dei benefici fiscali prima del decorso del termine di due anni dall'acquisto, è dovuta la differenza fra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione delle agevolazioni stesse. La disposizione non si applica per i disabili che, in seguito a mutate necessità dovute al proprio handicap, cedano il proprio veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti".
In base a tale disposizione, in caso di rivendita anticipata del veicolo acquistato con l'aliquota del 4 %, ai sensi del n. 31, della tab. A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633/1972 (T.U. IVA), il disabile è tenuto a riversare la differenza di imposta tra tale aliquota e quella ordinaria non corrisposta al momento dell'acquisto.
Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate, a seguito di istanza di interpello, con Risoluzione del 28 Maggio 2009 n. 136/E, previa precisazione della "natura antielusiva di tale provvedimento, teso ad arginare il fenomeno consistente nell'utilizzare indebitamente il beneficio fiscale previsto in favore di soggetti disabili per trasferirne i vantaggi ad altri soggetti privi dei requisiti richiesti dalla norma agevolativa", ha chiarito che la cessione prima dei due anni dall'acquisto del veicolo con Iva al 4% non comporta l'integrazione dell'imposta anche nel caso in cui il mezzo è ceduto dall’erede che lo ha ricevuto in eredità dalla persona disabile.
Nel caso che ci occupa, il veicolo:
è stato acquistato con denaro proveniente da un conto corrente cointestato tra Tizio e la nonna;
è stato intestato alla suddetta per taluni benefici fiscali;
il passaggio dalla nonna a Tizio non fu possibile per il declino cognitivo, ma soprattutto per l'intromissione di Caio, che ne impedì qualsiasi contatto fisico con gli altri parenti;
Sempronia (figlia dell'anziana e sorella di Caio), considerata la situazione, effettuò un passaggio di proprietà dell'autovettura a Tizio quale proprietaria non intestataria ex art. 2688 c.c.;
Caio, dopo oltre 5 anni e mezzo dalla vendita, agisce per il diritto al credito derivante dalla predetta vendita.
Come afferma Gino, però, la vendita dovrebbe essersi consolidata e in tal senso anche il trasferimento "formale" del denaro da Tizio a Sempronia.
Tuttavia, mi riservo di approfondire la questione, dopo aver analizzato le norme sull'eredità e sulla sua eventuale accettazione.