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Cartesio

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  1. Grazie a te, Gino. Da quanto ho potuto appurare in questi giorni, per la fattispecie esaminata l'unica azione esperibile da Caio nei confronti di Sempronia (ma non di Tizio) è il diritto al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., ovvero per danno emergente a causa dell'effettiva diminuzione di patrimonio del/della danneggiato/a (di cui egli è appunto erede). Tuttavia, il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito (2043 e seguenti) si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il il fatto si è verificato (art. 2947 c.c.). Nè, invero, può applicarsi il risarcimento del danno derivante dal fatto-reato, in quanto, fermo restando quanto chiarito dalla Cassazione, SS.UU., con la sentenza n. 27337-2008 ("...nel caso in cui l’illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche se per mancata presentazione della querela, l’eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato si applica anche all’azione di risarcimento"), il passaggio di proprietà ex art. 2688 non costituisce certamente reato! Ora mi spiego perchè molte agenzie di pratiche auto parlano del termine di 5 anni da parte degli eredi per promuovere azioni civili...
  2. Parole sante... Ad ogni buon conto, la normativa inerente il versamento della differenza dell'aliquota IVA, ovvero del 16%, è stata regolamentata dalla Legge Finanziaria per l'anno 2007 n. 296 del 27 Dicembre 2006, il cui art. 1, comma 37, ha introdotto una limitazione alle agevolazioni tributarie previste per gli autoveicoli utilizzati per la locomozione dei soggetti portatori di handicap ai sensi dell'art. 3 della legge 104 del 1992. In particolare tale disposizione stabilisce che "in caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito delle autovetture per le quali l'acquirente ha usufruito dei benefici fiscali prima del decorso del termine di due anni dall'acquisto, è dovuta la differenza fra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione delle agevolazioni stesse. La disposizione non si applica per i disabili che, in seguito a mutate necessità dovute al proprio handicap, cedano il proprio veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti". In base a tale disposizione, in caso di rivendita anticipata del veicolo acquistato con l'aliquota del 4 %, ai sensi del n. 31, della tab. A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633/1972 (T.U. IVA), il disabile è tenuto a riversare la differenza di imposta tra tale aliquota e quella ordinaria non corrisposta al momento dell'acquisto. Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate, a seguito di istanza di interpello, con Risoluzione del 28 Maggio 2009 n. 136/E, previa precisazione della "natura antielusiva di tale provvedimento, teso ad arginare il fenomeno consistente nell'utilizzare indebitamente il beneficio fiscale previsto in favore di soggetti disabili per trasferirne i vantaggi ad altri soggetti privi dei requisiti richiesti dalla norma agevolativa", ha chiarito che la cessione prima dei due anni dall'acquisto del veicolo con Iva al 4% non comporta l'integrazione dell'imposta anche nel caso in cui il mezzo è ceduto dall’erede che lo ha ricevuto in eredità dalla persona disabile. Nel caso che ci occupa, il veicolo: è stato acquistato con denaro proveniente da un conto corrente cointestato tra Tizio e la nonna; è stato intestato alla suddetta per taluni benefici fiscali; il passaggio dalla nonna a Tizio non fu possibile per il declino cognitivo, ma soprattutto per l'intromissione di Caio, che ne impedì qualsiasi contatto fisico con gli altri parenti; Sempronia (figlia dell'anziana e sorella di Caio), considerata la situazione, effettuò un passaggio di proprietà dell'autovettura a Tizio quale proprietaria non intestataria ex art. 2688 c.c.; Caio, dopo oltre 5 anni e mezzo dalla vendita, agisce per il diritto al credito derivante dalla predetta vendita. Come afferma Gino, però, la vendita dovrebbe essersi consolidata e in tal senso anche il trasferimento "formale" del denaro da Tizio a Sempronia. Tuttavia, mi riservo di approfondire la questione, dopo aver analizzato le norme sull'eredità e sulla sua eventuale accettazione.
  3. Ciao Gino, non si trattava di una vespa, ma di un'autovettura. Il corrispettivo della vendita era stato stabilito in Euro 15.000.
  4. Anche se un po' in ritardo, ti ringrazio per la risposta. In effetti, Caio sta agendo pro quota ereditaria non tanto per il recupero del veicolo, quanto per il diritto al credito, ovvero per il recupero del corrispettivo della vendita, chiedendone la collazione della c.d. "massa ereditaria". Cosa ne pensi?
  5. Caro GiPiRaT, ho letto le varie risposte che hai fornito in merito a quest'argomento abbastanza "spinoso", ma vorrei porti un nuovo quesito per una persona a me cara. Il caso: Durante il mese di Ottobre 2004 Tizio acquista con proprio denaro un veicolo intestandolo alla nonna, usufruendo delle agevolazioni fiscali per i portatori di handicap (art. 3, comma 3, Legge 104/92). Nel Febbraio del 2005, causa problemi familiari con uno dei figli dell'anziana (Caio) e il declino cognitivo di quest'ultima, la madre di Tizio (Sempronia - figlia anch'essa dell'anziana) effettua un passaggio di proprietà ex art. 2688 c.c. a favore di Tizio. Nell'Aprile del 2007 l'anziana muore. Ora (Settembre 2010) Caio cita in giudizio Tizio e sua madre per vedersi restituire almeno parte della somma indicata nella predetta vendita. Tutto ciò premesso e fermo restando quanto indicato nell'art. 1162 c.c. (anche in tema di c.d. "buona fede"), si potrebbe eccepire la nullità dell'azione per intervenuta usucapione, in quanto decorsi tre anni dalla vendita? Oppure Caio dovrebbe dimostrare la malafede di Tizio per rientrare nel termine decennale di impugnazione?

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Board startup date: September 04, 2017 19:43:09
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