Babila Inviato 29 marzo 2009 - 18:53 Share Inviato 29 marzo 2009 - 18:53 "...tasse molto leggere: per esempio, sulle auto con più di 30 anni d'età la legge pretende un <<bollo>> compreso tra 25,82 e 30 euro (indipendentemente dalla potenza del motore), in base alla regione in cui si risiede. ... L'esenzione della tassa di proprietà (sostituita da questo tributo <<forfettario di circolazione>>) vale anche per le <<ventenni>>, a patto che abbiano i requisiti per essere considerate d'interesse storico e collezionistico (in tal caso solo in Toscana la tassa raddoppia a 60 euro). A questo scopo occorre il riconoscimento di uno degli enti previsti dalla legge (Asi, registri storici Fiat, Lancia, Alfa) o l'autocertificazione, come spiega <<Ruoteclassiche>>.... Quattroruote, n. 642, Aprile 2009, p. 40 ____________ Bollo per le "ventennali" (24/11/2008) BASTA L'AUTOCERTIFICAZIONE Mentre si discute sulle nuove norme per i veicoli storici, le Commissioni tributarie accolgono i ricorsi dei contribuenti che si sono avvalsi dell'autocertificazione per una corretta applicazione della legge 342/2000 art. 63 comma 2 in tema di minibollo dei veicoli ventennali. E questa ormai sta diventando giurisprudenza consolidata, che i nostri burocrati non possono continuare a ignorare. Citiamo per tutte l'ultima sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bologna (n. 270/12/08 depositata il 15/9/2008 ). Ecco in sintesi le motivazioni che consigliamo di citare integralmente in casi analoghi: "… obbligare i proprietari ad aderire all'unica Associazione certificatrice individuata dalla legge… è incostituzionale (art. 18 ndr) e irragionevole e porterebbe alla conclusione che l'Asi non ritenendo di stilare la lista dei veicoli che possono usufruire dell'agevolazione, né di aggiornarla come prevede la legge, si sostituisce senza titolo a un ufficio impositore pubblico, rilasciando in regime di monopolio certificati di agevolazione fiscale". Questa sentenza riconosce, dopo otto anni dalla citata legge, che chi avrebbe dovuto stilare un elenco di veicoli meritevoli di esenzione non lo ha fatto, ponendosì così in una situazione di monopolio di fatto. Ne consegue che i possessori di veicoli ultraventennali hanno il pieno diritto di accedere all'esenzione dietro semplice autocertificazione (come peraltro stabilito dalla C.T.R. di Perugia con sentenza n. 39/1/2008). Ma come si presenta un ricorso? Vediamolo insieme. A fronte del mancato o ridotto pagamento del bollo per un veicolo ultraventennale vi arriva a casa un avviso bonario o una cartella esattoriale da parte della Regione. Nel primo caso si può rispondere con una raccomandata R.R. dichiarando "...il veicolo targa.... costruito il.... è di interesse storico e collezionistico, non viene usato per fini professionali ai sensi della legge 342/2000 art. 63 comma 2 e la presente vale come autocertificazione, come risulta dalle sentenze delle Commissioni Tributarie Regionali di Bologna n 207/12/08 del 9/7/2008 e Provinciale di Perugia n. 39/1/08 del 23/5/2008 che definiscono la corretta interpretrazione della legge citata". Allegare fotocopia del libretto di circolazione e, se possibile, copia delle citate sentenze. Se perviene invece la cartella esattoriale con ingiunzione al pagamento gravata di multe e more è necessario fare ricorso entro 60 giorni. La Federconsumatori (che nella Regione Umbria ha ottenuto con successo il riconoscimento ufficiale dell'autocertificazione) offre su tutto il territorio nazionale il patrocinio legale con il semplice rimborso delle spese borsuali e associative. ____________________________ Ruoteclassiche Ai fini del bollo, anche per i 'motocicli', deve valere dunque la medesima 'pratica'. Per 'estensione' ciò dovrebbe essere vincolante anche ai fini assicurativi. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Babila Inviato 29 marzo 2009 - 19:06 Autore Share Inviato 29 marzo 2009 - 19:06 precisazione: in alto, dove è riportato "...Perugia con sentenza n. 39/1/2008).", appare un emoticons... ho provato a correggere ripetutamente l'anno, ma non lo 'prende'... puntualizzo: l'anno è il duemilaotto. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
highlander Inviato 29 marzo 2009 - 19:25 Share Inviato 29 marzo 2009 - 19:25 questo è quanto sostengo io da tempo, in quanto lo dice la Legge, ma la sentenza si riferisce solo alle autovetture ed all'ASI 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Babila Inviato 29 marzo 2009 - 19:29 Autore Share Inviato 29 marzo 2009 - 19:29 Non vedo ragione per cui non debba valere, egualmente, anche per i 'motocicli'. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati GiPiRat Inviato 30 marzo 2009 - 10:48 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 30 marzo 2009 - 10:48 Non vedo ragione per cui non debba valere, egualmente, anche per i 'motocicli'. Sentenze tributarie ce ne sono diverse (in Lazio, Marche, Umbria ed Emilia R.), ma è difficilissimo fare applicare la norma e lo spirito delle sentenze senza promuovere ad ogni caso una nuova procedura tributaria. Le regioni sono arroccate sui loro "diritti" e, vista l'aria che tira, non è neanche difficile capire perché. Ciao, Gino 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vesponauta Inviato 30 marzo 2009 - 10:59 MODERATOR Share Inviato 30 marzo 2009 - 10:59 precisazione: in alto, dove è riportato "...Perugia con sentenza n. 39/1/2008).", appare un emoticons... ho provato a correggere ripetutamente l'anno, ma non lo 'prende'... puntualizzo: l'anno è il duemilaotto. Se scrivo così: appare l'emoticon; se scrivo così: 8 ) non appare perchè dopo il numero "8", e prima della parentesi, ci vuole lo spazio! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
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