nico151 Inviato 21 ottobre 2009 - 22:04 Share Inviato 21 ottobre 2009 - 22:04 Ciao ragazzi, ho messo questa discussione su piazzetta perchè comuqnue è a titolo informativo e non riguarda in particolare le Vespe. Spero che ci sia sul forum qualche esperto in merito di Legge e magari qualche agente assicurativo. Il mio assicuratore mi ha detto che per applicarmi la legge bersani devo aver acquistato la macchina dopo l'entrata in vigore della legge stessa, quindi ho dato una lettura veloce e non ho proprio capito come mi ha detto l'assicuratore. Il pezzo di testo della Legge 7/2007 che riguarda le rca è (specialmente quello in neretto): Art. 5. Misure per la concorrenza e per la tutela del consumatore nei servizi assicurativi 1. I divieti di cui all'articolo 8 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si applicano alle clausole contrattuali di distribuzione esclusiva di polizze relative a tutti i rami danni, a decorrere dal termine previsto dal medesimo articolo. 2. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «4-bis. L'impresa di assicurazione in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, anche aggiuntivo al precedente, con le formule di cui all'articolo 133, a prescindere dalla contestuale vigenza di un'altra polizza, non puo' assegnare al contraente una classe di merito piu' sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito. 4-ter. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le imprese di assicurazione non possono applicare alcuna variazione di classe di merito prima di aver accertato l'effettiva responsabilita' del contraente, che e' individuata nel responsabile principale del sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale. Ove non sia possibile accertare la responsabilita' principale, la stessa si computa pro quota in relazione al numero dei conducenti coinvolti, ai fini della eventuale variazione di classe a seguito di piu' sinistri. 4-quater. E' fatto comunque obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare tempestivamente al contraente le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.». 3. All'articolo 136 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «3-bis. Il Ministero dello sviluppo economico utilizza il sistema tariffario completo in tutte le sue estensioni organizzato dall'ISVAP, sulla base dei dati forniti dalle imprese di assicurazione, per realizzare un servizio informativo, anche tramite il proprio sito internet, che consente al consumatore di comparare le tariffe applicate dalle diverse imprese di assicurazione relativamente al proprio profilo individuale.». 4. Al primo comma dell'articolo 1899 del codice civile, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «In caso di durata poliennale, l'assicurato ha facolta' di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni». 5. Le clausole in contrasto con le prescrizioni del presente articolo sono nulle ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, fatta salva la facolta' degli operatori di adeguare le clausole vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto entro i successivi sessanta giorni. La cosa che mi lascia perplesso è la frase "a prescindere dalla contestuale vigenza di un'altra polizza" perchè io l'ho capita come che se la macchina è stata già assicurata in precedenza si può usufruire ugualmente della legge bersani. L'articolo 134 del DL 209/2005 in effetti parla di auto acquistata però questo "acquistata" si potrebbe intuire come che l'auto deve essere di proprietà e non , ad esempio, in leasing o usufrutto. Beh tutto questo è perchè mi sono stufato di pagare 600 e rotti euro l'anno di assicurazione per una Twingo del 1998 che assolutamente non voglio cambiare 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Babila Inviato 21 ottobre 2009 - 22:14 Share Inviato 21 ottobre 2009 - 22:14 Il mio assicuratore mi ha detto che per applicarmi la legge bersani devo aver acquistato la macchina dopo l'entrata in vigore della legge stessa, l'assicuratore ha ragione, purtroppo... la legge non è retroattiva, ma vale per tutte le situazioni che si realizzano dopo la sua entrata in vigore... 600 euro per una macchina piccola di cilindrata sono tanti, ma non c'è altro modo, se non far fare vari preventivi presso diverse agenzie assicurative... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nico151 Inviato 21 ottobre 2009 - 22:23 Autore Share Inviato 21 ottobre 2009 - 22:23 l'assicuratore ha ragione, purtroppo... la legge non è retroattiva, ma vale per tutte le situazioni che si realizzano dopo la sua entrata in vigore... 600 euro per una macchina piccola di cilindrata sono tanti, ma non c'è altro modo, se non far fare vari preventivi presso diverse agenzie assicurative... so che non è retroattiva. Quindi ti faccio una domanda: alla luce del testo della Legge su cosa intendi la retroattività? Sull'acquisto? Sul contratto? Siccome parla di un nuovo contratto e non di un nuovo acquisto ma di acquisto che potrebbe essere inteso come proprietario 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Babila Inviato 21 ottobre 2009 - 22:29 Share Inviato 21 ottobre 2009 - 22:29 puoi sfruttare la legge bersani quando compri una seconda macchina (nuova o usata è lo stesso). in questo caso accendi un'altra polizza assicurativa con la stessa classe di merito dell'altra macchina, e l'assicuratore non può, come prima della bersani, farti partire dalla posizione più bassa, "d'ingresso" 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Calabrone Inviato 22 ottobre 2009 - 18:19 Share Inviato 22 ottobre 2009 - 18:19 puoi sfruttare la legge bersani quando compri una seconda macchina (nuova o usata è lo stesso). in questo caso accendi un'altra polizza assicurativa con la stessa classe di merito dell'altra macchina, e l'assicuratore non può, come prima della bersani, farti partire dalla posizione più bassa, "d'ingresso" Aggiungo che di questo godono anche i figli conviventi e che conserveranno la classe acquisita anche quando non saranno piu' conviventi. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
LUIGINO Inviato 22 ottobre 2009 - 18:22 Share Inviato 22 ottobre 2009 - 18:22 se per esempio la moglie ha una classe bassa il marito acquistando un'auto nuova (quindi nuova polizza) puo' godere della legge Bersani? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DeXoLo Inviato 22 ottobre 2009 - 18:33 Share Inviato 22 ottobre 2009 - 18:33 Beh tutto questo è perchè mi sono stufato di pagare 600 e rotti euro l'anno di assicurazione per una Twingo del 1998 che assolutamente non voglio cambiare Scusami ma non ho capito qual'è il tuo problema, la legge in sostanza dice che se stipuli un nuovo contratto non parti dalla classe più cara ma da quella in quale eri. Anche se hai già una polizza e vuoi fare un aggiunta (come ad esempio il furto/incendio) Non vedo dove parla di cambio auto/nuova/usata/leasing.... In pratica questa legge vuol dire che se sei già assicurato e paghi 600 e rotti se cambi assicurazione dovrai continuare a pagare grossomodo quello. Se l'assicuratore non vuol farlo probabilmente sta tentando di truffarti 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Babila Inviato 22 ottobre 2009 - 21:42 Share Inviato 22 ottobre 2009 - 21:42 se per esempio la moglie ha una classe bassa il marito acquistando un'auto nuova (quindi nuova polizza) puo' godere della legge Bersani? La risposta è 'sì', tecnicamente esatto; leggi bene il comma 4-bis: «4-bis. L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica gia' titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non puo' assegnare al contratto una classe di merito piu' sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo gia' assicurato. http://www.forumcodaconsp.altervista.org/viewtopic.php?f=28&t=2351 peccato che, 'fatta la legge...' Benissimo. Peccato che le Assicurazioni giochino uno scherzetto divertente. Questo accade sempre più spesso. Il giochino è semplice. Se tu hai maturato una classe bassa perché negli anni non hai fatto incidenti, allora ti faccio davvero pagare poco. Invece, se arrivi a una classe bassa per merito di un tuo familiare convivente, ti reputo un "bersanizzato" e ti faccio pagare molto più di quanto spenda il familiare stesso. Le Assicurazioni possono farlo? Ma certo. È la liberalizzazione, bellezza. Con tanti saluti alla Legge Bersani - Dalla parte di chi guida 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
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