Administrators horusbird Inviato 12 giugno 2007 - 13:04 ADMIN Administrators Share Inviato 12 giugno 2007 - 13:04 Sabato e domenica alla fiera di Bastia ho parlato con due persone che, separatamente, mi hanno detto che in questi giorni sarebbe arrivata al PRA una circolare secondo la quale dal gennaio 2008 non sarebbe piu' possibile reimmatricolare mezzi dei quali i documenti e la targa sono stati riconsegnati al PRA per demolizione dal proprietario. E' una notizia che a qualcuno riusulta vera? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PaSqualo Inviato 12 giugno 2007 - 13:08 Share Inviato 12 giugno 2007 - 13:08 Ho sentito anch'io che a Bari già non reimmatricolano più. Non lo so e spero non sia davvero così. Assisteremo si, forse, ad un calo di prezzi per i mezzi non targati ma anche a tanti di quei taglia e incolla che rovineranno l'originalità di molti mezzi. Anzi, secondo me ai mercatini troveremo tutti mezzi con targhe e parti telaio nuovi, lucidi, seppur col telaio arrugginito o mezzi con targhe mai iscritte al PRA. Spero non sia come penso. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati areoib Inviato 12 giugno 2007 - 16:34 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 12 giugno 2007 - 16:34 questa notizia, per qunto ne so io, non è nuova... anzi è già attuale.. solo il radiato è reimmatricolabile.. il demolito no. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Administrators horusbird Inviato 12 giugno 2007 - 16:47 ADMIN Autore Administrators Share Inviato 12 giugno 2007 - 16:47 Guarda, a tutt'oggi qui a Perugia reimmatricolano senza problemi anche mezzi demoliti dal proprietario (la famosa riconsegna targhe) ovviamente non parliamo di rottamazione con incentivo, quei mezzi li non dovrebbero neppure piu' esistere! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati GiPiRat Inviato 12 giugno 2007 - 17:13 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 12 giugno 2007 - 17:13 E' un tema che è stato affrontato approfonditamente, anche se non su questo sito. Esiste una circolare ministeriale in materia, la Prot. N. 388/M361 del 23 febbraio 2006, che è stata scritta male ed interpretata peggio. Ve la riporto: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i trasporti terrestri Direzione generale per la motorizzazione Roma 23 febbraio 2006 Prot. N. 388/M361 OGGETTO Reimmatricolazione di veicolo già radiato per demolizione – Quesito Si riscontra la nota pro. N. 17904 del 13 gennaio 2006, relativa all’oggetto. In particolare, codesto Ufficio chiede se sia possibile procedere alla nuova immatricolazione di veicoli già radiati volontariamente dal P.R.A. per demolizone, e successivamente iscritti nei registri storici muniti di certificazione delle caratteristiche tecniche A.S.I. Al riguardo si fa presente quanto segue. Con decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 è stata data attuazione alla direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso. A norma dell’articolo 3, comma 1 lettere a) e b), di tale provvedimento sono definiti rispettivamente come “veicoli”, i veicoli a motore appartenenti alle categorie M1 e N1di cui all’allegato II, parte A, della direttiva 70/24/CEE, ed i veicoli a motore a tre ruote come definiti dalla direttiva 2002/24/CEE, con esclusione dei tricicli a motore, e come “veicoli fuori uso”, un veicolo di cui alla lettera a) a fine vita che costituisce un rifiuto ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche. Il comma 2 dello stesso articolo individua le fattispecie nelle quali un veicolo è classificato fuori uso ai sensi del comma 1, lettera b). Fra queste, ai fini di ciò che qui rileva, è espressamente specificata quella di veicolo ufficialmente privato delle targhe di immatricolazione, che è considerato rifiuto anche prima della consegna a un centro di raccolta: è tuttavia fatta salva l’ipotesi di esclusivo utilizzo in aree private di un veicolo per il quale è stata effettuata la cancellazione dal P.R.A. a cura del proprietario (art. 3, comma 2, lett a), ultimo periodo). Il comma 3, infine, esclude dal campo di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 lettera b), e conseguentemente alla relativa disciplina, i veicoli storici o di valore per i collezionisti o destinati ai musei, conservati in modo adeguato, pronti all’uso ovvero in pezzi smontati. Quanto sopra premesso, si ritiene che non sia procedere alla reimmatricolazioen di veicoli volontariamente radiati per demolizione in quanto, a seguito dell’operazione di volontaria cancellazione dal P.R.A. il bene di che trattasi perde definitivamente la qualificazione giuridica di veicolo per acquistare, ope legis, quella di rifiuto ai sensi dell’articolo 6, D.Lg.vo 22/97. Caso diverso sarebbe invece quello di un veicolo per il quale sia stata effettuata la cancellazione dal P.R.A. a cura del proprietario, dichiarando al contempo che lo stesso sarebbe stato destinato ad esclusivo utilizzo in aree private: in tale ipotesi, infatti, il bene non acquisisce la classificazione di rifiuto – giusta l’espressa previsione del citato art. 3, comma 2, lettera a), ultimo periodo del D.Lg.vo 209/2003 e deve ritenersi applicabile invece, il comma 3 dello stesso articolo, qualora ne ricorrano le condizioni. Al riguardo, peraltro, la Scrivente sta procedendo ad acquisire il competente parere del Ministero dell’Ambiente per le implicazioni di natura ambientale che riveste l’argomento in parola: va inoltre considerato che la Commissione Europea ha richiesto la modifica, attualmente in itinere, del D.Lg.vo n. 209/2003, nel senso di inibire la possibilità che veicoli radiati (non per definitiva esportazione) possano continuare ad essere utilizzati su aree private anziché essere demoliti. Nelle more, l’interpretazione logico letterale delle disposizioni suesposte – lasciando impregiudicate le posizioni soggettive di coloro che eventualmente avessero diritto all’immatricolazione di un veicolo di interesse storico e collezionistico radiato per demolizione, a seguito di ub’interpretazione più ampia da parte della suddetta Amministrazione – rappresenta il parere di questo Ufficio in merito alle fattispecie in commento. Saranno tempestivamente comunicate ulteriori diverse indicazioni che al riguardo dovessero pervenire da parte del Ministero dell’Ambiente. IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE Dott.ssa Liliana Scarpato Se la leggi attentamente, vedrai che, anche se detto in maniera fumosa, è ammessa la reimmatricolazione di veicoli storici o di valore per i collezionisti (cioé quelli iscritti al registro storico FMI o omologati ASI, ai sensi dell'art. 60 del CdS), anche se demoliti dal proprietario, se il possessore lo richiede. E non potrebbe essere altrimenti, infatti, ecco cosa dice l'art. 3 del Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209 al comma 3: 3. Non rientrano nella definizione di rifiuto ai sensi del comma 1, lettera b), e non sono soggetti alla relativa disciplina, i veicoli d'epoca, ossia i veicoli storici o di valore per i collezionisti o destinati ai musei, conservati in modo adeguato, pronti all'uso ovvero in pezzi smontati. A questo dovrebbero attenersi i vari responsabili della motorizzazione, non a farsi seghe mentali! Ciao, Gino P.S.: Aggiungo che il comma 3 dell'art. 3 del Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209, è stato così modificato dal Decreto Legislativo 23 febbraio 2006, n. 149, all'art. 2: 3. Non rientrano nella definizione di rifiuto ai sensi del comma 1, lettera b), e non sono soggetti alla relativa disciplina, i veicoli d'epoca e i veicoli d'interesse storico o collezionistico o destinati ai musei, conservati in modo adeguato, pronti all'uso ovvero in pezzi smontati. Rendendolo così più corrispondente all'art. 60 del CdS. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
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