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Clacson impazzito


gustavik73
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Da qualche giorno mi sono accorto che il clacson della mia P200E suona bassissimo,se invece tengo accesi gli anabbaglianti suona regolare, e cosi' anche quello di un mio amico ,premetto che ho il devio ed il regolatote sono nuovi(accensione completa Parmakit nuova) e non so se ci faceva anche prima con l'accensione originale.Grazie in anticipo per quanti mi aiuteranno

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  • 4 weeks later...
MODERATOR
:noncisiamo: sui mezzi d'epoca non esiste l'obbligo :mrgreen:

 

Ne sei sicuro? :mah:

Non è che mi fare perdere 2 punti di patente???

 

Il clacson funziona in modo particolare, infatti premendo il suo pulsante viene posto in serie agli utilizzatori, prima del regolatore, ecco perchè quando le luci sono accese suona meglio.

Nelle nonnine pre-regolatore, al devioluci arrivava anche un filo che a luci spente portava a massa gli utilizzatori proprio per far funzionare il clacson.

 

 

:ciao: Gg

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Testo del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, coordinato con la legge di conversione 1* agosto 2003, n. 214

 

Definizione di auto e moto storiche:

 

Il comma 4 dell'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:

«4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti

l'iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI».

 

 

 

6. All'articolo 152 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. Fuori dai centri abitati, durante la marcia dei veicoli a motore, (ad eccezione dei veicoli iscritti nei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI,) e' obbligatorio l'uso delle luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti e, se prescritte, delle luci della targa e delle luci d'ingombro.

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MODERATOR
Testo del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, coordinato con la legge di conversione 1* agosto 2003, n. 214

 

Definizione di auto e moto storiche:

 

Il comma 4 dell'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:

«4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti

l'iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI».

 

 

 

6. All'articolo 152 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. Fuori dai centri abitati, durante la marcia dei veicoli a motore, (ad eccezione dei veicoli iscritti nei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI,) e' obbligatorio l'uso delle luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti e, se prescritte, delle luci della targa e delle luci d'ingombro.

 

Ah ecco, se paghi il registro risparmi sulle lampadine.

Allora IO le devo tenere accese.

Grazie per l'info! :ok:

 

 

:ciao: Gg

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MODERATOR
Ah ecco, se paghi il registro risparmi sulle lampadine.

Allora IO le devo tenere accese.

Grazie per l'info! :ok:

 

 

:ciao: Gg

 

Ma lo paghi una sola volta, comunque io ho la GL iscritta al registro ma le luci le tengo comunque accese. L'iscrizione al registro non mi mette al riparo dalle talpe con le sardomobili.

 

Vol.

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MODERATOR
Ma lo paghi una sola volta, comunque io ho la GL iscritta al registro ma le luci le tengo comunque accese. L'iscrizione al registro non mi mette al riparo dalle talpe con le sardomobili.

 

Vol.

 

Sono pienamente d'accordo per le luci sempre accese e, se una regola esiste, deve valere per tutti ed ovunque.

 

 

:ciao: Gg

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Testo del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, coordinato con la legge di conversione 1* agosto 2003, n. 214

 

Definizione di auto e moto storiche:

 

Il comma 4 dell'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:

«4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti

l'iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI».

 

 

 

6. All'articolo 152 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. Fuori dai centri abitati, durante la marcia dei veicoli a motore, (ad eccezione dei veicoli iscritti nei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI,) e' obbligatorio l'uso delle luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti e, se prescritte, delle luci della targa e delle luci d'ingombro.

beh ma così non vale! se ti dicessero che con l'iscrizione asi puoi andare in giro senza casco, nudo e mangiando focaccia te lo faresti? :mrgreen:

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