cuorenevro1977 Inviato 13 gennaio 2014 - 21:37 Autore Share Inviato 13 gennaio 2014 - 21:37 :orrore::orrore: l'hai qui ufficialmente dichiarato!!!! quando lo fai, indicami il cassonetto che casualmente farò un giro da quelle parti...tanto siamo pure vicini! :Lol_5: :-):-) Scusami ma ho fatto un aggiunta alla mia risposta che spiega che le targhe non si buttano ma vanno riconsegnate alla motorizzazione dove avviene la reimmatricolazione! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lupobianco Inviato 13 gennaio 2014 - 21:44 Share Inviato 13 gennaio 2014 - 21:44 Scusami ma ho fatto un aggiunta alla mia risposta che spiega che le targhe non si buttano ma vanno riconsegnate alla motorizzazione dove avviene la reimmatricolazione! vale uguale...ti accompagno io in motorizzazione a riconsegnare targa, libretto e complementare della '98 p.s. ovviamente quest'ultimo spam si faceva per ridere ;-) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Qarlo Inviato 13 gennaio 2014 - 21:49 MODERATOR Share Inviato 13 gennaio 2014 - 21:49 (modificato) Quello sicuramente e se si fa male qualcuno o addirittura crepa scatta il penale .... Il sequestro é il meno Pensa che a girare con una targa clonata o restaurata, il penale scatta senza che si faccia male nessuno. Art. 100. Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi 1. Gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e posteriormente, di una targa contenente i dati d'immatricolazione. 2. I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione. 3. I rimorchi devono essere muniti di una targa posteriore contenente i dati di immatricolazione. 3-bis. Le targhe di cui ai commi 1, 2 e 3 sono personali, non possono essere abbinate contemporaneamente a più di un veicolo e sono trattenute dal titolare in caso di trasferimento di proprietà, costituzione di usufrutto, stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, esportazione all'estero e cessazione o sospensione dalla circolazione. 4. I rimorchi e i carrelli appendice, quando sono agganciati ad una motrice, devono essere muniti posteriormente di una targa ripetitrice dei dati di immatricolazione della motrice stessa. 5. Le targhe indicate ai commi 1, 2, 3, 4 devono avere caratteristiche rifrangenti. 6. I veicoli in circolazione di prova devono essere muniti posteriormente di una targa che è trasferibile da veicolo a veicolo; nel caso di autotreni o autoarticolati la targa deve essere applicata posteriormente al veicolo rimorchiato. 7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri di definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici, di prova e di riconoscimento. 8. Ferma restando la sequenza alfanumerica fissata dal regolamento, l'intestatario della carta di circolazione può chiedere, per le targhe di cui ai commi 1 e 2, ai costi fissati con il decreto di cui all'articolo 101 comma 1 e con le modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti terrestri, una specifica combinazione alfanumerica. Il competente Ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, dopo avere verificato che la combinazione richiesta non sia stata già utilizzata, immatricola il veicolo e rilascia la carta di circolazione. Alla consegna delle targhe provvede direttamente l'Istituto Poligrafico dello Stato nel termine di trenta giorni dal rilascio della carta di circolazione. Durante tale periodo è consentita la circolazione ai sensi dell'articolo 102, comma 3. 9. Il regolamento stabilisce per le targhe di cui al presente articolo:a) i criteri per la formazione dei dati di immatricolazione; b) la collocazione e le modalità di installazione; c) le caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità, nonchè i requisiti di idoneità per l'accettazione è 10. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è vietato apporre iscrizioni, distintivi, o sigle che possano creare equivoco nella identificazione del veicolo. 11. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 9, lett. b) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335. 12. Chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.988 a euro 7.953. 13. Chiunque viola le disposizioni dei commi 5, 6 e 10 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 99. 14. Chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi del codice penale. 15. Dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della targa non rispondente ai requisiti indicati. Alle violazioni di cui ai commi 11 e 12 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo è di tre mesi, salvo nei casi in cui tale sanzione accessoria è applicata a seguito del ritiro della targa. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Modificato 13 gennaio 2014 - 21:51 da Qarlo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lupobianco Inviato 13 gennaio 2014 - 21:58 Share Inviato 13 gennaio 2014 - 21:58 anche qui si potrebbe interpretare: fino a che punto consideriamo "alterare" una targa che viene "riportata all'originalità" o semplicemente "ripresa"?? Mi spiace ragazzi ma nonostante concordi con voi che LEGALMENTE è scorretto...continuo a sostenere che moralmente, praticamente e da buon senso è sacrosanto! P.S. @Qarlo...tu quoque!! hai addirittura nel banner delle conversazioni la sponsorizzazione del tuning delle tue moto!! 1988 Cosa CL177Polini 1990 Vespa V102Polini 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Qarlo Inviato 13 gennaio 2014 - 22:01 MODERATOR Share Inviato 13 gennaio 2014 - 22:01 Ma la targa è ancora in splendide condizioni! (la V ha ancora il targhino a 5 caratteri, sono 14 anni che non vede la strada..) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cuorenevro1977 Inviato 13 gennaio 2014 - 22:52 Autore Share Inviato 13 gennaio 2014 - 22:52 anche qui si potrebbe interpretare: fino a che punto consideriamo "alterare" una targa che viene "riportata all'originalità" o semplicemente "ripresa"?? Mi spiace ragazzi ma nonostante concordi con voi che LEGALMENTE è scorretto...continuo a sostenere che moralmente, praticamente e da buon senso è sacrosanto! P.S. @Qarlo...tu quoque!! hai addirittura nel banner delle conversazioni la sponsorizzazione del tuning delle tue moto!! 1988 Cosa CL177Polini 1990 Vespa V102Polini Non c'e' nulla da interpretare nel momento in cui la tocchi la stai alterando! Chi si macchia di furto non viene valutato in base a quanto ruba ma in base al reato che compie! Idem per tutte le leggi vigenti! Non arrampicarti sugli specchi, la legge e' legge!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
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