norton Inviato 20 dicembre 2014 - 01:36 Share Inviato 20 dicembre 2014 - 01:36 ciao a tutti,vi chiedo un informazione,se si possiede una vespa radiata d'ufficio e si e in possesso del libretto originale ma la targa non c'e' piu e fattibile per poter tenere la targa di origine averne una replicata e iscriversi alla fmi? la pratica viene cmq accettata o in caso ti targa replicata non si puo'? ho visto in rete che sono praticamente uguali......il problema e che non vorrei la targa nuova,grazie a chi mi da qualche consiglio ciao 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ggiorgio15 Inviato 20 dicembre 2014 - 07:04 Share Inviato 20 dicembre 2014 - 07:04 l'fmi forse non se ne accorgerebbe che la targa è una replica,il problema è che quello che vuoi fare è illegale... la stessa vendita di targe per uso collezionistico andrebbe regolamentata meglio 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati GiPiRat Inviato 20 dicembre 2014 - 10:45 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 20 dicembre 2014 - 10:45 ciao a tutti,vi chiedo un informazione,se si possiede una vespa radiata d'ufficio e si e in possesso del libretto originale ma la targa non c'e' piu e fattibile per poter tenere la targa di origine averne una replicata e iscriversi alla fmi? la pratica viene cmq accettata o in caso ti targa replicata non si puo'? ho visto in rete che sono praticamente uguali......il problema e che non vorrei la targa nuova,grazie a chi mi da qualche consiglio ciao La riproduzione di una targa che si sostituisca all'originale è illegale! Le targhe prodotte "per collezionisti" sono sprovviste del marchio dello Stato e delle caratteristiche proprie delle vere targhe, un rappresentante delle FdO o un esaminatore della motorizzazione se ne accorge appena le vede o le tocca, e così dev'essere, perché la riproduzione di targhe vere è un reato, come lo è utilizzare una targa contraffatta su un veicolo. Tanto per capirci, ecco a cosa si va incontro: Art. 100 del CdS, comma 12: Chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta è punito con sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.988 ad euro 7.953. Comma 14: Chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi del codice penale. Comma 15: Dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della targa non rispondente ai requisiti indicati. Alle violazioni di cui ai commi 11 e 12 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo è di tre mesi, salvo nei casi in cui tale sanzione accessoria è applicata a seguito del ritiro della targa. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Vedi tu se ne vale la pena. Ciao, Gino 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
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