automan73 Inviato 1 maggio 2019 - 16:48 Share Inviato 1 maggio 2019 - 16:48 (modificato) Ciao a tutti, il trasporto di minori su un motociclo è stabilito dall'art. 170 del CDS, nello specifico: 1. Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve avere libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe, deve stare seduto in posizione corretta e deve reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero con una mano in caso di necessità per le opportune manovre o segnalazioni. Non deve procedere sollevando la ruota anteriore. 1-bis. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato il trasporto di minori di anni cinque. 3. Sui veicoli di cui al comma 1 l'eventuale passeggero deve essere seduto in modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature del veicolo. Ora, a parte le disamine soggettive ed oggettive sulla sicurezza, a livello prettamente normativo trasportare un minore di età maggiore di 5 anni con casco omologato e ben allacciato ma trasportato in piedi sulla pedana anteriore di una vespa 125 (motociclo) invece che seduto sul sellino posteriore, quale sanzione potrebbe comportare? La mia è solo una curiosità, ringrazio anticipatamente tutti per il contributo che vorrete dare. Modificato 1 maggio 2019 - 17:12 da automan73 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati GiPiRat Inviato 1 maggio 2019 - 17:29 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 1 maggio 2019 - 17:29 A parte la pericolosità di trasportare un bambino davanti a sé (se devi frenare bruscamente gli rifai i denti davanti, se mette il piedino sotto la leva del freno posteriore e non te ne accorgi, in caso di necessità vai a sbattere, etc.), la multa è da euro 81 a euro 326. Ciao, Gino 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
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