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Riescrizione radiata


volumexit
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MODERATOR

Ma e' vero che per reiscrivere una vespa radiata d'ufficio di cui si e' in possesso sia di targa che di libretto di circolazione, serve fare il collaudo in motorizzazione?

 

Grazie,

 

Vol.

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No, non è vero! E poi non serve il collaudo. Dopo averla reiscritta, si fa una normale revisione.

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MODERATOR

Ma dove posso trovare informazioni in materia, vedi leggi codici ecc. Alla motorizzazione del VCO, hanno detto che visto che alla motorizzazione essendo la vespa radiata, non riescono a verificare lo stato delle revisioni, devono rifare il collaudo per accertare l'idonieta' alla circolazione del mezzo prima di reiscrivere.

In poche parole, hanno detto che siccome la vespa non e' presente nel sistema informatico, non e' possibile fare la revisione presso un centro revisioni. quindi non e' possibile verificarne l'idenieta' alla circolazione prima della reiscrizione e quindi va fatto il collaudo per riecrivere.

 

Ciao,

 

Vol.

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Guarda, se ti leggi i vari post di questo forum, sono pieni di informazioni che ti possono essere utili.

Ad ogni modo, sappi che sei vittima di un sopruso e che puoi far valere i tuoi diritti. Che ti dicano quelli della tua motorizzazione dove sta scritto quello che asseriscono, ok? La reiscrizione di un mezzo, è una pratica che riguarda il P.R.A., e non la motorizzazione. Dopo che il mezzo è stato reiscritto al P.R.A., è diventato in tutto e per tutto identico, legalmente parlando, ad un mezzo mai radiato e che necessita della revisione periodica.

Ebbene, dove sta scritto che la revisione dovrà essere fatta nella sede della motorizzazione, che te lo dicano loro, se ci riescono!

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MODERATOR

Si ma non serve anche una reiscrizione alla motorizzazione?

Infatti loro stanno facendo questioni alla motorizzazione e non al PRA.

 

Ciao,

 

Vol.

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MODERATOR

Io avevo capito cosi come dici tu Anton, ma la motorizzazione del VCO invece mi chiede il collaudo in motorizzazione.

Girovagando per inetrnet ho trovato un documento datato 2003 redato dalla MTCT, in cui ho trovato una tabella che non mi e' motlo chiara.

Premesso che il documento parla di riescrizione di viecoli radiati d'ufficio, nella taballa allegata si notano 2 casi: uno fa riferimento a viecoli radiati ma presenti in archivio, mentra l'altro fa riferimento a viecoli radiati ma non presenti in archivio. Cosa significa?

 

Grazie,

 

Vol.

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MODERATOR

il collaudo nel tuo caso non e' previsto,ma spesso le motorizzazioni te lo fanno fare con la scusa che i dati tecnici non sono sufficenti.........il problema e' che poi devi litigare x avere l'etichetta della revisione xche' non essendo previsto il collaudo dalla legge,ma solo la revisione, questo non compare da nessuna parte .

io ho dovuto cedere sul fare il collaudo x una riescrizione pur avendo targa e libretto e il cvp intestato gia' a me..........loro pero' mi hanno rilasciato un tagliando x revisione positiva..........dopo molte insistenze!.

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.......Alla motorizzazione del VCO, hanno detto che visto che alla motorizzazione essendo la Vespa radiata, non riescono a verificare lo stato delle revisioni, devono rifare il collaudo per accertare l'idonieta' alla circolazione del mezzo prima di reiscrivere. ...

 

che cosa è la "motorizzazione del VCO" ??? :mah:

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MODERATOR

Highlander, la motorizzazione del VCO e la motorizzazione della provincia di VB che in tutti chiamano provincia di Verbania ma in realta' e quella del Verbano Cusio Ossola.

 

Ciao,

 

Vol.

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Allora, il collaudo non è previsto se il veicolo da reiscrivere al PRA è provvisto di libretto. La cosa è chiarissima anche oper i sassi, se i signori con cui hai parlato non sono d'accordo, puoi provare a convincerli facendogli leggere le disposizioni previste così come sono esposte sul sito dell'ACI: http://www.aci.it/index.php?id=453 e la circolare esplicativa del dipartimento:

 

 

DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Direzione Generale della Motorizzazione e della Sicurezza del Trasporto Terrestre

Roma, 26 novembre 2003

Circolare prot. n. 4437/M360

 

La presente circolare sostituisce interamente la circolare prot. n. 1971/M360 del 14 luglio 2003, che deve pertanto ritenersi abrogata.

 

Pervengono a questo Dipartimento richieste di chiarimenti in ordine alla portata applicativa dell’art. 18, comma 1, della legge 27 dicembre 2003, n. 289, il quale prevede che: “Per i veicoli storici e d’epoca, nonché per i veicoli storici-d’epoca in deroga alla normativa vigente, è consentita la reiscrizione nei rispettivi registri pubblici previo pagamento delle tasse arretrate maggiorate del 50 per cento. …(omissis)… La reiscrizione consente il mantenimento delle targhe e dei documenti originari del veicolo.”.

Al riguardo, poiché la terminologia utilizzata dal legislatore non appare perfettamente in linea con la definizione che l’art. 60 c.d.s. fornisce in tema di veicoli d’epoca e di interesse storico e collezionistico, appare anzitutto opportuno chiarire quale sia l’ambito oggettivo di applicabilità della norma finanziaria.

L’art. 60, comma 2, c.d.s., infatti, riconduce alla categoria dei veicoli d’epoca “i motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal P.R.A. perché destinati alla loro conservazione in musei o locali pubblici e privati … (omissis) … e che non siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per l’ammissione alla circolazione”; tant’è che il successivo comma 3, let. a) ne consente la circolazione esclusivamente in occasione di apposite manifestazioni o raduni, previa autorizzazione rilasciata dal competente Ufficio della Motorizzazione.

Viceversa, ai sensi dell’art. 60, comma 4, c.d.s., come sostituito dall’art. 1, comma 2-quater, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (nel testo modificato dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 214) rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l’iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.

Al riguardo, occorre sottolineare che, sebbene la riformata norma codicistica non preveda più espressamente che i predetti veicoli, qualora non iscritti al P.R.A., per poter circolare debbano essere reimmatricolati ed iscritti nei registri del P.R.A., tale prescrizione deve ritenersi comunque applicabile alla luce delle disposizioni generali dettate dall’art. 93 c.d.s..

Appare pertanto evidente come l’ambito di applicazione della previsione contenuta nella norma finanziaria in esame debba essere necessariamente riferito ai soli veicoli di interesse storico e collezionistico. Inoltre, tenuto conto che la finalità perseguita è quella di consentire la reiscrizione dei veicoli in parola nel pubblico registro automobilistico, previo pagamento delle tasse automobilistiche arretrate maggiorate del 50%, il legislatore lascia chiaramente intendere che si tratta di veicoli radiati d’ufficio.

La medesima norma finanziaria prevede inoltre che, effettuata la reiscrizione nel pubblico registro automobilistico, possano essere mantenute le targhe e i documenti originali del veicolo.

In sostanza, quindi, viene esclusa la necessità che il veicolo, reiscritto nel pubblico registro automobilistico, debba essere sottoposto a reimmatricolazione laddove sussistano le targhe e i documenti di circolazione originali.

Ciò posto, tenuto conto che il veicolo può essere o meno presente nell’Archivio Nazionale dei Veicoli, che successivamente alla radiazione d’ufficio il veicolo stesso può essere rimasto in disponibilità del medesimo proprietario ovvero può essere stato trasferito a terzi e che l’interessato può o meno essere in possesso delle targhe e dei documenti di circolazione originari, nelle tabelle allegate alla presente circolare è contenuta una ricognizione dettagliata delle procedure da applicare ai possibili casi concreti che si prevede possano realizzarsi. Al riguardo, si richiama l’attenzione sui seguenti principi di carattere generale:

1. ai fini dell’annotazione, nell’Archivio Nazionale dei Veicoli e sulla carta di circolazione, che si tratta di un “Veicolo di interesse storico e collezionistico”, l’interessato deve sempre produrre copia della certificazione rilasciata da uno dei registri previsti dal vigente art. 60, comma 4, c.d.s;

2. la preventiva reiscrizione nel pubblico registro automobilistico è comprovata dall’interessato mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero mediante produzione di copia del certificato di proprietà rilasciato dal P.R.A.;

3. l’annotazione, sulla carta di circolazione originale, che si tratta di “Veicolo di interesse storico e collezionistico” è apposta manualmente;

4. nelle ipotesi in cui non ricorre la necessità di emettere la carta di circolazione, l’annotazione, nell’Archivio Nazionale dei Veicoli, che si tratta di “Veicolo di interesse storico e collezionistico” è effettuata attraverso la transazione “SC67” e inserendo “N” nel campo “cod. procedura”;

5. l’emissione dell’etichetta, da applicare sulla carta di circolazione originale, attestante le generalità del nuovo proprietario è effettuata attraverso la maschera “STDU”;

6. nell’ipotesi in cui l’interessato sia in possesso delle targhe originali ma non della carta di circolazione ed il veicolo non sia presente in archivio, si rende possibile l’immatricolazione con la stessa targa, ed il rilascio della relativa carta di circolazione, senza che vi sia stata la preventiva reiscrizione nel pubblico registro automobilistico; in tal caso, l’interessato deve produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’anno di prima immatricolazione, la pregressa iscrizione nel pubblico registro automobilistico e l’anno di avvenuta radiazione d’ufficio, ovvero copia dell’estratto cronologico rilasciato dal PRA;

7. nell’ipotesi in cui l’interessato sia in possesso della carta di circolazione originale ma non delle targhe, è sempre necessaria la reimmatricolazione; di conseguenza, non è richiesta la preventiva reiscrizione nel pubblico registro automobilistico;

8. nell’ipotesi di cui al precedente punto 7, l’interessato può chiedere di trattenere la carta di circolazione originale; in tal caso, l’Ufficio della Motorizzazione procede ad annullarla apponendo la dicitura “non valida ai fini della circolazione”, il timbro, la data e la firma del funzionario che vi ha provveduto, e ne trattiene una copia agli atti; in caso contrario, l’interessato restituisce la carta di circolazione originaria al fine della distruzione;

9. a maggior ragione, laddove l’interessato sia sprovvisto sia della carta di circolazione sia delle targhe originali, occorre procedere alla reimmatricolazione e non è richiesta la preventiva reiscrizione nel pubblico registro automobilistico;

10. resta in ogni caso ferma la necessità che il veicolo di interesse storico e collezionistico, per poter circolare su strada, debba essere in regola con gli obblighi di revisione annuale, stante il combinato disposto di cui agli artt. 80, comma 4, e 60, comma 1, c.d.s.; pertanto, si richiama la necessità che sul duplicato della carta di circolazione sia annotato che il veicolo deve essere sottoposto a revisione prima della immissione in circolazione;

11. il veicolo deve essere sottoposto a visita e prova, avuto riguardo alle caratteristiche costruttive d’origine (art. 75 c.d.s.):

- in caso di reimmatricolazione;

- in caso di immatricolazione con la stessa targa originale;

- quando i dati tecnici contenuti nel certificato rilasciato da uno dei registri previsti dal vigente art. 60, comma 4, c.d.s. non siano sufficienti al fine della compilazione della carta di circolazione (in sede di emissione del duplicato) e all’aggiornamento dell’Archivio nazionale dei veicoli (quando il veicolo non sia presente nell’Archivio stesso).

In ogni caso, la visita e prova assorbe gli obblighi di revisione.

Si ribadisce che le disposizioni contenute nella presente circolare concernono esclusivamente i veicoli di interesse storico e collezionistico già iscritti nel pubblico registro automobilistico e da questo radiati d’ufficio; pertanto, per l’immissione in circolazione dei veicoli che non ricadono nell’ambito di applicazione dell’art. 18 della legge finanziaria 2003, si richiamano le vigenti disposizioni nel tempo diramate con apposite circolari.

A tale ultimo riguardo, si rammenta che, a decorrere dal 17 giugno 2003, non si rende più possibile reimmatricolare motoveicoli radiati a richiesta degli interessati se non sono conformi alla direttiva quadro 2002/24/CE, fatta eccezione per i veicoli di interesse storico e collezionistico.

Infine, si segnala l’opportunità di intensificare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e delle documentazioni prodotte in copia dagli interessati al fine della reimmissione in circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico già radiati d’ufficio.

IL CAPO DIPARTIMENTO

(Dott. Ing. Amedeo Fumero)

 

Che tu stesso hai in parte citato.

 

In pratica, al comma 11, dice che devono essere sottoposti a visita e prova solo quei veicoli che devono essere reimmatricolati (e non è il tuo caso) o immatricolati con la stessa targa (e non è il tuo caso) o quando i dati tecnici sul CCT di ASI o FMI non sono sufficienti per rilasciare il duplicato (e non è il tuo caso) o quando devono aggiornare la carta di circolazione (in pratica devono intestarla a te se non lo è già) e il veicolo non è presente nei loro archivi (e potrebbe essere il tuo caso, ma la carta va aggiornata solo DOPO la reiscrizione al PRA e non prima! E, comunque, hanno cercato la targa negli archivi o il codice di omologazione? Se no, di cosa stanno parlando?).

 

Ciao, Gino

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MODERATOR

Non sono andato ne a domo ne a verbania, ho telefonato alla motorizzazione di Domo e ho parlato con l'ingeniere che si occupa di queste pratiche. Ma a verbania c'e' qualcosa?

Gigipirat, la tabella che ho allegato sta in fondo alla circolare che hai citato.

La situazione della vespa e' la seguente, la vespa e' stata comprata da un signore che l'ha comprata dal proprietario. Ho fatto le verifiche se la vespa risulta rubata e non lo e'. Il tizio che mi ha venduto la vespa e' disposto a fare l'atto di vendita, ma per mia comodita' faro' un'istanza dal notaio.

La Vespa e' radiat d'ufficio ho il libretto originale ma questo riporta le misure delle gomme sbagliata(3,50X8). Il foglio complementare e' stato smarrito. La denucia di smarrimento la faro sempre io.

Adesso procedo con la reiscrizione al PRA del VCO. Poi se alla motorizzazione del VCO vogliono farmi fare il collaudo a tutti i costi, allora la faro riescrivere alla motorizzazione di Novara. Comunque alleghero' alla pratica la circolare dell'MTCT riportata sopra.

 

Ciao,

 

Vol.

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Non so se a Verbania c'è qualcosa..era piu che altro per capire per un futuro, il livello di competenza della motorizzazione della mia città..spero che comunque riuscirai a districare la faccenda! Ciao!

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MODERATOR

Oggi ho fatto delle verifiche. La vespa e' radiata al PRA, ma al centro revisioni risulta ancora in vita negli archivi informatici della motorizzazione. Pertanto penso di essere nel casi in cui non e' richiesto il coluado alla motorizzazione. Adesso vediamo, ho chiesto all'agernzia di pratiche auto che mi sta facendo la pratica di insistere con la circolare visto che il mezzo risulta negli archivi.

 

Ciao,

 

Vol.

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  • 3 weeks later...
MODERATOR

Alla fine a VB mi hanno resicritto la vespa senza Collaudo in motorizzazione ma si sono dimentica di corregere le dimensioni dei pneumatici. Questa mattina sono andato a Novara a far correggere il libretto e oggi pomeriggio ho fatto la revisione.

 

Ciao,

 

Vol.

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